Titolo, qualifiche ed altre condizioni specifiche per esercitare come EP sono raccolti nella Legge 205/2017 – legge di Bilancio 2018 – all’articolo 1 commi dal 594 al 599 (i cosiddetti “commi Iori”).
In particolare:
La qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO è attribuita con laurea L19. La laurea triennale Classe 18 del precedente ordinamento (DM 509/99) è equipollente.
La qualifica di PEDAGOGISTA è attribuita con laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Sono equipollenti ai titoli indicati le lauree del precedente ordinamento (DM 509/99) classi di laurea 56/S, 65/S e 87/S, nonché la laurea in Pedagogia e la laurea quadriennale in Scienze dell’educazione degli ordinamenti precedenti al 509/99.
La qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO è attribuita con Laurea in Educazione Professionale Classe SNT/2. Sono equipollenti i diplomi regionali triennali indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016 e conseguiti entro il 2012 (riferimenti normativi: legge 42/99; legge n.145/18 art 1 comma 539, legge 160/2019 art. 1 comma 465)
possono inoltre esercitare come EPSS coloro che si sono iscritti ai cosiddetti Elenchi Speciali.
la qualifica di EPSP è attribuita anche a coloro che hanno frequentato il corso intensivo da 60 cfu (secondo i criteri indicati al comma 597), e a coloro che all’entrata in vigore della legge 205/17 erano titolari di contratto a tempo indeterminato ed avevano 20 anni di esperienza professionale oppure 10 anni di esperienza professionale ed almeno 50 anni di età
Infine, il comma 599 stabilisce che chi alla data di entrata in vigore della legge aveva lavorato come EP per almeno un anno può continuare ad esercitare.