Secondo la normativa vigente,
l’EPSS “svolge la sua attivita’ professionale, nell’ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali” (DM 520/98)
l’EPSP “può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi” (legge 55/2024)
A uno sguardo superficiale sembrerebbe che entrambi i profili possano sostanzialmente lavorare in ogni ambito. In realtà ci sono invece diversi contesti dai quali l’uno o l’altro profilo è escluso.VEdiamo i principali
asilo nido. La normativa nazionale (L. 65/17) contempla a partire dall’a.a. 2019/2020 esclusivamente l’EPSP; .restano validi i titoli previsti dalle normative regionali previgenti alla legge 65/17, ma devono essere stati acquisiti prima dell’entrata in vigore di quella Legge. Alcune normative regionali contemplavano anche la laurea S2.
sanità pubblica. Al momento ambito esclusivo di SNT2, ma sono anche in corso trattative sindacali per l’inserimento di L 19.
Ambito giudiziario. Qui serve una premessa: non esistono più in questo ambito il profilo dell’EP o del Pedagogista, ma c’è il cosiddetto “funzionario Giuridico-Pedagogico”. I bandi per quel ruolo negli ultimi anni contemplano le lauree in Pedagogia e la triennale L19 (insieme, ahinoi, a varie altre lauree delle discipline più disparate…) ma NON la laurea SNT2