LE MANSIONI PROIBITE DELL'EDUCATORE
LE MANSIONI PROIBITE DELL'EDUCATORE
districarsi tra mansioni ed etica del lavoro, un approccio storico-normativo.
(Di Alberto Di Monaco e Luigi Giuva)
Nella quotidianità del lavoro di educatore, oggi purtroppo distinta in due diverse professioni1 da alcune sforbiciate normative2, spesso ci si è dovuti districare tra richieste ed incarichi non congrui al contorno professionale per cui si esercita il ruolo e per cui ci si è formati con tanta dedizione.
Durante diversi anni di carriera infatti, è possibile imbattersi in diverse pretese particolari: alcune piuttosto tipiche, che vanno dalla somministrazione dei farmaci, all'imbocco dei soggetti disfagici, all'assistenza sanitaria primaria in bagno, ad esempio; altre piuttosto anomale o, per dire la verità, alquanto imbarazzanti, che vanno dalla richiesta di aiuto durante i traslochi, allo sgomberare aree di lavoro e addirittura fino al richiedere, in modo non retribuito ovviamente, di svolgere a casa il lavoro inerente la documentazione e la progettazione.
Purtroppo, nella nostra categoria è così: da un lato il mondo dei servizi socio-sanitari e socio- assistenziali, soprattutto del privato sociale, ritiene di poter chiedere tutto ai propri operatori, forse nell'illusione di vivere in un clima più familiare che lavorativo, dall'altro educatori che non sanno tirarsi indietro, forse spinti, anche loro, dalla nobile idea di agire uno per tutti e tutti per uno. Spiace constatare quasi sempre che, alla fin della fiera, l'uno che agisce per tutti non ritrova mai quella moltitudine che agisce per lui, a completare l'equazione di questa nobile relazione.
Spiace constatarlo perché, se così fosse, se veramente tutti agissimo per il bene comune, allora sapremmo essere uniti anche quando un collega ci segnala un disagio; uniti e collaborativi al suo fianco, affinché tutti si possa lavorare nelle giuste condizioni, sia per la nostra salute lavorativa che (e soprattutto) per la salute dei nostri utenti.
Nasce quindi l'esigenza di affrontare questi problemi e che ci ha portato ad uno scritto a quattro mani che, speriamo, ripercorra da un lato la componente storica di alcune professioni sanitarie, quelle coinvolte in queste mansioni e, d'altro lato, il loro quadro legislativo di riferimento; un quadro sia normativo che giurisprudenziale, dato che si approfondirà anche una precisa sentenza della Corte di Cassazione in merito proprio alla somministrazione dei farmaci, sia da parte degli educatori che di altri operatori sanitari.
L'obiettivo è quello di fornire indicazioni utili a tutti i professionisti dell'educazione, in qualunque settore lavorino, corredate di riferimenti e bibliografia, di modo che possano spenderle nella propria realtà e tutelarsi da richieste inadeguate.
Ci si vuole concentrare principalmente su mansioni molto delicate e che possono causare gravi conseguenze professionali: imbocco, assistenza sanitaria o cure igieniche e somministrazione dei farmaci; per farlo, affronteremo una prima parte introduttiva sulla storia delle professioni, poi una seconda sulle mansioni specifiche con i riferimenti normativi e giurisprudenziali. Infine, una terza parte comprenderà le altre richieste più anomale e inconsuete in linea generale ed offrirà al lettore le indicazioni su come agire in caso di richiesta impropria da parte del datore di lavoro. Un allegato con una tabella riassuntiva e una bibliografia normativa concluderanno il tutto.
Avendo identificato le mansioni principali trattate, si può ora esplicitare che le professioni di cui andremo a parlare, a parte l'educatore, sono: l'Infermiere (ormai il termine professionale è desueto) e l'Operatore Socio-Sanitario; in un caso specifico, accenneremo anche al personale ATA e docente, ma solo per quanto riguarda la la somministrazione farmaci a scuola.
Affrontiamo ora, dunque, la storia di infermieri, OSS e, soprattutto, Educatori Professionali.
Educatore Professionale socio-sanitario corso di laurea in Medicina e Chirurgia (ex interfacoltà), profilo SNT02, ed Educatore Professionale socio-pedagogico corso di laurea in Scienze dell'Educazione, profilo L19.
Si tratterà ampiamente queste norme, sia dal punto di vista della storia del profilo, sia dal punto di vista normativo [n.d.a].
CHI SONO INFERMIERI, OSS E EDUCATORI PROFESSIONALI?
Naturalmente, essendo questo scritto destinato ai professionisti del mondo dell'educazione, l'evoluzione delle figure di OSS e infermiere saranno trattate in modo molto più superficiale rispetto a quella dell'Educatore Professionale. Ma qual è esattamente il motivo per cui abbiamo bisogno di conoscere la storia professionale di queste figure? La risposta riguarda sia la trattazione degli aspetti normativi, che vengono meglio inquadrati quando si ha un panorama storico a supporto delle intenzioni del legislatore, sia riguarda la necessità di trattare la storia di una professione, prima di indirizzarla verso indicazioni o sviluppi futuri e, insieme ad essa, le professioni che si intrecciano nelle mansioni quotidiane; inoltre, non v'è fascino più bello, a parere degli scriventi, che ritrovare le proprie radici storico-culturali e quelle dei professionisti con cui quotidianamente siamo in contatto, soprattutto in una professione che ha appena subito (caso unico al mondo) una frattura al suo interno con la separazione dei profili.
Storia dell'Infermiere in Italia.
La prima apparizione storica della figura di ausiliario in affiancamento al medico apparve proprio in Italia, a Roma, intorno al 390 d. C., con l'ospedale, la Valetudinaria, all'interno del quale vi erano medici affiancati da personale ausiliario, una sorta di servitori con compiti probabilmente di natura infermieristica. Fu però nel medioevo che i monaci cominciarono ad affiancare stabilmente i medici nella cura e l'assistenza ai malati. Durante l'illuminismo si diede definitivamente risalto a questa figura: se infatti il concetto di cura come assistenza ai bisognosi lasciava il posto a diagnosi, prognosi ed esito, contemporaneamente andavano delineandosi le mansioni specifiche dell'assistente al medico. Tuttavia fu solo durante la guerra di Crimea (1853- 1856), presso l'ospedale di Scutari in Turchia, che si hanno notizie di un primo gruppo di ausiliarie che possiamo definire infermiere: si trattava di Florence Nightingale e del suo gruppo di 38 infermiere; il gruppo, coordinato dalla Nightingale, sotto la diffidenza dei medici prese il controllo delle funzioni organizzative ed amministrative dell'ospedale, oltre ad offrire il convenzionale supporto quotidiano nell'assistenza e la cura dei feriti.
In Italia la svolta normativa vera e propria che definì ruolo e funzioni dell'infermiere avvenne con il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n° 1265, il quale disciplina l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie: in questo decreto viene definito che gli infermieri possono esercitare solo con il rilascio di titolo abilitante, conseguito dopo scuola triennale; bisogna considerare che a quest'epoca la professione infermieristica era considerata alla stregua di un'arte, peraltro appannaggio delle sole donne: difatti era ancora molto diffuso il paragone tra la figura dell'infermiera come soggetto accudente e la nutrice (come se l'infermiera fosse una sorta di balia dell'adulto), quindi inscindibilmente legata al ruolo materno e, pertanto, femminile. Interessante notare alcune figure presenti all'epoca, anch'esse assolutamente di genere femminile, quali l'Assistente Sanitaria Visitatrice e Assistente all'Infanzia che rappresentano, rispettivamente, una sorta di homo ergaster3 dell'OSS e dell'Educatore Professionale. Nel 1940 il R.D. N° 1310 definisce ruoli e mansioni dell'infermiere, tra i quali possiamo vedere le compilazioni delle schede di ingresso e dimissione, la gestione delle cartelle cliniche, il coordinamento del personale infermieristico ausiliario, l'esecuzione di terapie e procedure di base sotto controllo medico, le procedure di rianimazione e di allarme medico e, non ultima, la legge sancisce espressamente che è dell'infermiere il compito di somministrare i farmaci; tali leggi vennero poi confermate dal Capo Provvisorio dello Stato dopo la fine della monarchia, con il Decreto Legislativo n° 233 del 13
Una delle razze antenate, che ha contribuito all'evoluzione dell'homo sapiens [n.d.a.].
settembre 1946. Nel 1954, con la Legge 29 ottobre 1954 n° 2624, viene istituito l'ordine delle professioni infermieristiche, per cui ciascuna delle sue mansioni è riservata ai professionisti regolarmente iscritti all'ordine. Bisognerà invece aspettare il 1971 (con la legge 124) per regolarizzare l'estensione (già presente nella realtà lavorativa) al personale maschile della figura di infermiere professionale.
Diversa è poi la legislazione che si è susseguita ma, ai fini del discorso, ci preme soprattutto ricordare la Legge 26 febbraio 1999, n° 42, che sigla definitivamente le mansioni specifiche in capo agli infermieri professionali, stabilendo all'articolo 1 che: “... Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui … omissis5... è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali...”; la legge abolisce il D.P.R. 225/74 (una delle leggi che aveva specificato i mansionari degli infermieri), tranne che nel titolo quinto, in cui si parla dell'infermiere generico.
Dall'analisi di tutti i testi normativi è possibile affermare con sicurezza che è compito preciso dell'infermiere somministrare i farmaci, secondo le disposizioni del medico. Daremo poi ampia voce anche ad una analisi degli stessi all'interno di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale - Toscana.
Grazie a questa evoluzione, oggi gli infermieri professionali sono una realtà attiva in Italia che contribuisce ogni giorno all'organizzazione e alla gestione delle strutture socio-sanitarie ed assistenziali, una professione ordinistica con compiti specifici, non derogabili ad altre figure.
Storia dell'Operatore Socio-Sanitario in Italia.
La figura dell'OSS ha una derivazione diretta dall'Ausiliario Socio-Sanitario Specializzato (A.S.S.S.), normato dal D.P.R. 348/83, ma prima ancora trova le sue radici storiche in varie figure ausiliarie ai professionisti sanitari; l'Operatore Socio-Sanitario vero e proprio viene istituito come figura con accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, a seguito della necessità di normare questo ruolo, sia da un punto di vista mansionario che formativo, definendone programmi di studio ed enti accreditati per la formazione, nonché i criteri di accreditamento degli stessi.
Ma chi è l'OSS? Di cosa si occupa? Si tratta di una figura delicata che, come l'educatore, può avere impiego in molteplici settori, sia sanitari stretti che socio-assistenziali; si occupa di supporto a tutto il personale infermieristico e sanitario e, in linea più generale, del supporto alle operazioni socio-sanitarie e assistenziali primarie anche nel settore socio-assistenziale. In particolare, l'accordo Stato-Regioni del 2001 definisce l'Operatore Socio-Sanitario come: “l'operatore che, a seguito di attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.”6; l'accordo prevede poi l'aspetto formativo e in particolare, negli allegati A e B, prevede le abilità (allegato A) e le competenze (allegato B) dell'OSS. Va precisato che tra le competenze, ovvero nell'allegato B al punto sette, primo comma, è specificato che può aiutare familiari o infermieri nell'assunzione dei farmaci prescritti ma mai, in nessun punto, prevede l'autonomia per la somministrazione. È invece prevista come funzione specifica l'assistenza all'alimentazione anche dei soggetti disfagici o in difficoltà, così come l'assistenza alle cure igieniche primarie.
L'Operatore Socio-Sanitario è diventata ormai una figura indispensabile per diverse strutture, sia diurne che residenziali; per chi ha qualche anno, come lo scrivente, non si può addirittura che
La legge è di fatto una direttiva attuativa del D. Lgs. Del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina e l'esercizio delle professioni stesse [n.d.a].
Per comodità di lettura, si è omessa la parte che indica le professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30/12/1992, n° 502, tra cui proprio quella dell'infermiere professionale [n.d.a].
Articolo 2 comma 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001.
constatare la profonda mancanza di questi operatori, una volta presenti, nelle strutture educative e socio-assistenziali.
La storia dell'Educatore Professionale
Il sistema normativo italiano in questi ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni, generando molti interrogativi e non risolvendo questioni contraddittorie che hanno radici lontane nel tempo.
Nell’anno 1936, in Italia nasce la Facoltà di Magistero, al cui interno vi era il corso di diploma di laurea di durata quadriennale in Pedagogia. A partire dall’anno accademico 1993-94, a seguito di una revisione dei percorsi universitari risalenti al 1992, nasce la Facoltà di Scienze della Formazione e vengono introdotti in diverse università i corsi di laurea di durata quadriennale in:
Scienze della Formazione Primaria, che permette l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
Scienze dell’Educazione, caratterizzata dagli indirizzi in insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici o esperti nei processi formativi.
Parallelamente ai percorsi universitari, per le figure educative e sociali era prevista, anche una formazione professionale triennale specifica (legge 30 marzo 1971, n.118; Legge n.845/1978; D.M. 10 Febbraio 1984) erogata da enti regionali non di natura universitaria, promossa dall’Asl e dagli enti locali.
Dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso inizia un movimento politico-sindacale guidato dai rappresentanti degli educatori formati presso enti professionali regionali, che va a delineare il profilo professionale sulle conoscenze psico-socio-pedagogiche e sulle competenze educativo progettuali e dall’altro invece, cerca copertura nell’area sanitaria, con l’inevitabile spostamento dell’asse scientifico-didattico all’ambito medico- terapeutico7.
Alla vigilia della riforma Berlinguer che con il D.M. 509/99 innova l’architettura dei corsi universitari prevedendo due livelli di laurea (triennale e specialistica, secondo le indicazioni dettate a livello europeo dal Processo di Bologna), il Ministro della Sanità Bindi, D.M. 520/988 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’aprile del 1999, crea la figura e il profilo dell’Educatore Professionale, da formare attraverso i Diplomi universitari triennali previsti dal D.M. 502/92 della Riforma Ruberti.
Con il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509) l’attuale formazione universitaria degli Educatori, dei Pedagogisti e dei Pedagogisti Ricercatori si divide in:
L. Perla - M. G. Riva, L’agire educativo, Editrice La Scuola, Brescia 2016, p. 324.
D.M. 520/98, pubblicato su «Gazzetta Ufficiale» il 28/04/1999 “Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
un primo ciclo, di durata triennale, che prevede il conseguimento della Laurea per la Classe di Laurea L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione), restando ancora attivo il Corso di Laurea di Educatore Professionale della Classe di laurea STN2 (Professioni sanitarie della riabilitazione);
un secondo ciclo, di durata biennale, che prevede il conseguimento della Laurea Magistrale in una delle seguenti Classi: LM/50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM/57 (Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua), LM/85 (Scienze Pedagogiche) e LM/93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education);
un terzo ciclo (non ancora sistematizzato) comprende le Scuole e i Corsi di Dottorato e Specializzazione in materie educative; rientrano in questo ciclo anche i Master di I e II livello e i Corsi di Perfezionamento rivolti a educatori e pedagogisti9.
L’inclusione, ai sensi dell’art.14 della legge n. 328 del 2000, nell’ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautora dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie10.
La legge 328/0011, varata dal Governo Amato e dal Ministro della Solidarietà Sociale Livia Turco, è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della legge 328/00. Per la prima volta, viene istituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti. La legge prevede che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato, gli enti locali, le Regioni e lo Stato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla programmazione degli interventi e delle risorse. Nel farlo è importante che vengano seguiti i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e dell’istruzione e le politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta coinvolgendo
P. Orefici - E. Corbi, Le professioni di Educatore, Pedagogista e Pedagogista ricercatore nel quadro europeo , Edizioni ETS, Pisa 2017, pp. 91-92.
«Nuova Secondaria», n. 10, Edizioni Studium, Roma, Giugno 2018, Anno XXXV, p. 23.
D.M. 328/00 pubblicato su «Gazzetta Ufficiale» n. 265 del 13 novembre 2000 -Suppl. Ordinario n. 186, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
anche il Terzo settore; questa legge di riforma dell’assistenza, infatti, ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali.
Infine con la legge 205/201712viene sancita la nascita dell’educatore professionale socio pedagogico e con la Legge Lorenzin133/2018 viene istituita la figura dell’educatore professionale socio sanitario, regolata quest’ultima dall’appartenenza all’Albo delle Professioni sanitarie.
Essendo, queste due leggi, ancora in via di aggiustamento e completamento e al fine di un superamento del doppio profilo formativo dell’educatore, che rappresenta di fatto un’anomalia tutta italiana, si spera in una riunificazione del profilo formativo, attraverso una auspicabile legge quadro definitiva.
Nella nostra società planetaria post industriale e postmoderna, la vita degli esseri umani, di qualunque età e condizione, si svolge lungo un flusso continuo di cambiamenti epocali che richiedono continuamente capacità adattive e trasformative; tali cambiamenti strutturali all’interno di ciascuna generazione e di ciascuna società, derivanti dalla condizione storica che attraversano il genere umano, determinano un modello educativo complesso.
L’educazione non formale, spontanea e quotidiana, assorbita nei luoghi e nei tempi dell’esistenza umana e non presa a carico dalle istituzioni educative, svolge una funzione determinante al giorno d’oggi. L’educazione non formale deve però procedere fianco a fianco e intersecarsi con quella formale, non solo per una sola stagione della vita, ma lungo tutto il suo svolgimento, partendo dall’educazione infantile, procedendo per quella scolastica e universitaria, per giungere in quella degli adulti -collocata in modo particolare nell’ambito lavorativo, nel quale la persona ha la possibilità di acquisire competenze attraverso percorsi formativi in alternanza alla pratica esperienziale professionale- e degli anziani, nella vita privata e pubblica, che include oltre al lavoro, il tempo libero.
Questo modello inedito supera i precedenti vincoli ideologici e, si avvicina all’esigenza educativa presente in ogni essere umano in quanto tale.
Chi è l’Educatore Professionale?
L’Educatore Professionale è un professionista che svolge funzioni pratico-teoriche con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. La professione di Educatore comprende l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di
Testo pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» del 29/12/2017, legge n.302, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Testo pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» del 31/1/2018, legge n. 25, “
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
valutazione socio educativa, indirizzati alla persona e ai gruppi in vari contesti educativi, formativi, sociali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, per tutto l’arco della vita. Comprende altresì le attività di didattica e di ricerca.
Per un lunghissimo periodo invece, l’educazione è stata un’attività legata agli spazi e ai tempi della quotidianità delle famiglie, delle botteghe e delle comunità locali e sociali di riferimento.
Nelle società pre-contemporanee, infatti, l’Educatore non era specializzato ma era considerato una qualunque persona -dal familiare, al responsabile di bottega, dalla guida spirituale, al leader politico di una comunità- impegnata in un’attività educativa più o meno esplicita e consapevole.
Un uso, quest’ultimo di tipo generale e talvolta addirittura generico che dura ancora oggi e che si adopera per identificare colui che per, motivi legati al suo ruolo sociale, detiene una responsabilità relativa al processo di formazione altrui.
Questa pluralità di significati interpretativi che ha generato ambiguità e disordine, può essere motivata dalla configurazione che l’educazione ha assunto nelle società antiche e moderne.
Orefice e Corbi sostengono: «a partire dall’epoca contemporanea, contraddistinta da profonde trasformazioni economiche, culturali, politiche e sociali, l’educazione si è istituzionalizzata e professionalizzata, dando vita a un processo, seppur non lineare e discontinuo, di individuazione e di formazione di figure specializzate nella progettazione, programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle differenti attività di cura e sostegno alla formazione della persona»14.
La figura dell’Educatore, quale professionista dell’educazione non formale, si disegna in relazione al diffondersi, all’interno di società di stampo borghese durante il diciannovesimo secolo, di strutture residenziali volte alla cura di coloro -in modo particolare i minori- che vivevano in situazioni di disagio, di marginalità, di devianza o di malattia.
Tali strutture, fondate e/o gestite da istituti e ordini religiosi o da organizzazioni umanitarie, avevano l’obiettivo di ri-educare persone che non si trovavano incluse nella società, a causa della mancanza di una qualche abilità, di tipo fisico, cognitivo, sociale, economico, culturale, conformandole al modello sociale dominante di umanità, contenendo comportamenti disadattivi attraverso strategie punitive legate alla paura e correlate al senso di colpa e della ricompensa.
Soltanto nel Novecento, con l’innovazione della ricerca pedagogico-educativa nel mondo occidentale, si diffondono pratiche che intendono l’educazione come un’azione ben più complessa, volta a ri-educare il soggetto attraverso la riattivazione e lo sviluppo delle sue abilità residue, così da consentirgli di rientrare attivamente nella vita sociale della sua comunità e nel suo contesto di appartenenza.
P. Orefice - E. Corbi, Le professioni di Educatore, Pedagogista e Pedagogista ricercatore nel quadro europeo , Ets, Pisa 2017, p. 82.
Tale compito ha necessitato una prima forma di professionalizzazione dell’Educatore: con il passaggio da un modello di educazione fondato sul controllo e sulla punizione, a uno basato sulla cura e sull’analisi, che porta l’Educatore a non dimostrare solo impegno e volontà ma anche a possedere competenze specifiche.
La presa di coscienza del nuovo ruolo lavorativo dell’Educatore, a partire dalla seconda metà del Novecento, ha portato alla creazione di percorsi formativi per operatori specializzati. Frequentando corsi di studio comuni, gli educatori hanno avuto modo di confrontarsi, di scambiarsi informazioni e di condividere pratiche con altri professionisti dello stesso settore; tutto ciò ha permesso agli educatori di costruire nel tempo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, enti, associazioni e networks in grado di comunicare fra loro e di far nascere “agorà”15 informative e di dibattito relative a temi educativi.
L’affermarsi di un nuovo concetto di salute e il progressivo processo di de-istituzionalizzazione dei soggetti considerati disagiati, consentono il delinearsi di nuove prospettive pedagogico-educative, dimostrando che il disagio e il comportamento disadattivo non sono causati interamente dal soggetto, ma anche da una matrice socio culturale: l’educazione diviene “professionale”e si caratterizza anche come strumento di prevenzione all’interno della comunità sociale.
Come vedremo in un paragrafo successivo, lungo il ventesimo secolo si fa sempre più urgente e indispensabile il dover riconoscere giuridicamente le diverse figure professionali, sia nell’ambito dell’educazione formale sia non formale.
Oggi possiamo sostenere che l’Educatore Professionale accompagna le persone nel loro processo di crescita e progetta interventi mirati, lavorando in un’équipe multidisciplinare composta da altri professionisti, seguendo la persona in modo costante e verificandone i progressi.
L’Educatore Professionale si occupa di programmazione, attuazione, gestione e valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici e privati.
Accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente, di formazione professionale e di inserimento lavorativo; coopera alla definizione di politiche formative e collabora alla pianificazione e gestione dei servizi di rete del territorio e collabora all’attuazione dei sistemi integrati per la gestione e valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze.
Talvolta concorre anche alla progettazione dei servizi e sistemi.
Ne è un esempio, proprio sulla piattaforma sociale Facebook, la pagina costituita dalla associazione M.I.L.L.E. - Professioni Educative (Movimento Indipendente Liberi Lavoratori dell'Educazione), che ha sentito la necessità di costituirsi proprio come Agorà delle Professioni Educative e che raccoglie problematiche, spunti di riflessione e richieste di assistenza da parte dei lavoratori del mondo dell'educazione [n.d.a.].
Si occupa inoltre di azioni educative rivolte ai singoli soggetti, con l’obiettivo di promuovere il recupero e l’autonomia della vita quotidiana della persona in carico, siano essi minori, detenuti, anziani, disabili, richiedenti asilo, vittime di tratta o persone con problemi di dipendenza.
L’Educatore Professionale deve possedere una forte attitudine nel valorizzare e nell’implementare le relazioni umane, ponendosi sempre in un’ottica di prossimità con le persone. Per questi motivi deve essere in grado di avere spiccate capacità di problem solving, flessibilità, apertura mentale e capacità di risoluzione delle conflittualità.
Quando un Educatore agisce non agisce in un vuoto, ma davanti alle persone di cui ha cura e in un contesto situato e strutturato, animato da obiettivi e finalità.
A sua volta il contesto in cui opera è radicato in un territorio, e ogni territorio ha le proprie tradizioni e peculiarità culturali, sociali ed economiche.
Tale contesto va a collocarsi in un sistema di welfare che risponde a logiche, vincoli e priorità proprie. E tutto ciò è influenzato e determinato dalle condizioni socio economiche e dalle tendenze culturali che caratterizzano il momento storico in cui l’Educatore vive e agisce.
Ogni Educatore, attraverso l’esperienza, diretta o indiretta che sia, sedimenta abitudini e alimenta modi di dare significato alle situazioni in cui lavora.
Come sostiene Dewey, l’azione è anche influenzata da quanto il soggetto ha precedentemente vissuto e da ciò che ha imparato durante il proprio percorso formativo: l’educazione familiare, le esperienze educative formali (i percorsi scolastici), non formali (oratorio, gruppo scout, centri giovanili, etc.), informali (il gruppo di amici, i social network, i viaggi, la vita).
Esperienze che hanno lasciato un segno nella sua esistenza e nel suo modo di essere Educatore e che gli permettono di costruire una visione del mondo di se stesso in quanto persona e professionista, degli altri e un sapere esperienziale di cui è portatore.
Ogni Educatore fa esperienza di un macrocosmo sociale che costituisce un substrato culturale della propria esistenza e della propria attività professionale, che fa da sfondo al mondo dei servizi nell’interno dei quali impara quotidianamente a lavorare.
Questo processo incide sull’agire educativo.
L’agire educativo individuale da un lato è vincolato alle condizioni materiali che lo rendono possibile: tempi e spazi in cui può avvenire e i ruoli professionali che gli danno corpo e le regole che lo disciplinano.
Dall’altro lato, l’agire educativo si esprime all’interno di paradigmi culturali e sociali: un paradigma culturale manifesta il modo in cui una comunità pensa la realtà e opera in essa. Esso prospetta una complessa visione del mondo, che si fonda su presupposti e pratiche condivise, connesse da una logica implicita.
Tutti noi pensiamo il mondo e noi stessi e agiamo influenzati da quel paradigma che ha sorretto ogni forma di esperienza a cui siamo stati chiamati a rispondere.
I paradigmi poi, caratterizzano, alimentano, giustificano gli assetti socio politici ed economici del contesto sociale in cui si colloca il servizio in cui il singolo Educatore lavora.
Attraverso le esperienze che facciamo e la visione del mondo che portiamo, acquisiamo inconsapevolmente alcuni modelli antropologici, sociali, culturali, educativi.
I modelli sono l’esito del paradigma culturale di riferimento e determinano il piano d’azione di un Educatore che agisce avendo in mente il tipo di soggetto che gli piacerebbe vedere fiorire attraverso le proprie pratiche educative.
Che cosa s’intende per modello educativo?
Baldacci afferma che «un modello educativo è anzitutto ciò che media tra teoria e prassi, e rappresenta uno schema di connessione tra una finalità, che costituisce una peculiare interpretazione della problematica educativa e un insieme di pratiche educative, che acquisiscono senso e legittimità in relazione ad essa»16.
Un modello è capace di ispirare e guidare la concreta organizzazione dell’esperienza educativa e pertanto connette in maniera originale un determinato modo di pensare le persone, il mondo, la società con il fare educazione.
È ciò che rende coerente il modo in cui si agisce con il modo in cui si pensa l’educazione.
Per poter elaborare un agire educativo occorre sviluppare intenzionalmente un pensiero capace di individuare le caratteristiche strutturali che qualificano un’esperienza come educativa, assumendone pienamente una dimensione di complessità.
Per non cadere nell’autoreferenzialità e per capire a fondo e valorizzare gli aspetti che rendono educativa un’esperienza, il professionista, nel proprio agire educativo individuale -influenzato anche da modelli sociali e culturali impliciti e ben radicati- deve sviluppare la riflessività.
Tale operazione riflessiva permette ai singoli educatori di essere più consapevoli delle condizioni di possibilità e di senso del loro agire educativo, per valutarne in situazione limiti e potenzialità.
Il mondo è cambiato, ma soprattutto sono cambiate le possibilità che le persone hanno di fare esperienza.
La precarietà e la frammentazione segnano la quotidianità, mentre l’imprevedibilità caratterizza la nostra percezione del futuro, dal quale ci si sente minacciati.
Viviamo costantemente l’impossibilità di affrontare situazioni di vita comune, sentendoci immersi in un clima di costante emergenza e cambiamento.
M. Baldacci, Teoria, prassi e” modello” in pedagogia. Un’interpretazione della prospettiva problematicista. In “Education Science e Society”, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 65-75.
Ferrante, nel suo testo Pedagogia e orizzonte post-umanista sostiene che «occorre quindi costruire altri modelli antropologici e culturali che ci permettano di agire all’altezza dei nostri tempi, assumendo totalmente il senso di precarietà, di alterità, di pluralismo, di nomadismo, di relatività che caratterizzano la nostra esistenza»17.
Da qui parte la necessità di pensare il mondo, i soggetti e l’esperienza in ottica post-umanista. Tutto ciò riguarda profondamente anche l’agire educativo.
Educare oggi significa essere consapevoli dei modelli educativi impliciti che animano l’agire di chi educa e considerare nuovi modelli educativi sulla base di un differente paradigma sociale e culturale che mettano nelle condizioni di pensare l’educazione tenendo conto della complessità della nostra epoca.
Essere educatori significa appunto continuare a chiedersi quali strumenti culturali mettiamo in campo per comprendere la complessità delle situazioni in cui siamo chiamati a lavorare, elaborando nuovi modelli antropologici ed educativi, che però ci portano sulla strada del cambiamento dei nostri paradigmi di riferimento.
L’educazione, basata sul concetto di apprendimento permanente, può metterci nelle condizioni di promuovere un cambiamento, entrando in una relazione attiva con condizioni culturali e sociali già date e agire in direzione trasformativa.
Nei contesti socio assistenziali e socio sanitari
L’Educatore si occupa di diversi aspetti: elabora, conduce e coordina attività socio occupazionali, attività socioculturali e ludico ricreative L’Educatore è chiamato soprattutto a instaurare un legame relazionale e quotidiano con il soggetto utente del servizio, con il quale svolge anche momenti di stimolazione cognitiva e sensoriale e ne favorisce la cura di sé. Sono previsti anche momenti di uscita sul territorio, attraverso il quale l’ospite può tenere attivo il legame con la comunità locale.
L’Educatore, all’ingresso in Struttura dell’Ospite, per esempio in una Rsa o Cdi18 è chiamato anche a compilarne con il familiare la Scheda Sociale, strumento che permette di delineare le caratteristiche personali e favorire una corretta accoglienza del soggetto stesso. Inoltre partecipa alla stesura dei PAI in èquipe con altre figure professionali.
Le varie attività organizzate sono abitualmente distribuite nel corso della giornata e della settimana secondo alcuni criteri: attenzione ai ritmi di una normale e sana vita quotidiana, rispetto delle esigenze individuali, apprendimento dei ritmi stessi. Le attività sono strumenti attraverso i quali
A. Ferrante, Pedagogia e orizzonte post-umanista, Led, Milano 2014, p. 31.
Si parla di residenze per anziani o disabili che, nelle varie regioni d'Italia possono avere diverse denominazioni ma, comunque, hanno la stessa struttura di servizio [n.d.a.].
vengono perseguiti gli obiettivi individuali indicati nei progetti individualizzati. Lo schema delle attività è steso in équipe dagli operatori. Le attività proposte mirano alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.
In relazione a questi obiettivi, ad esempio in un Centro Diurno per Disabili svolge attività strutturate, sia in gruppo che a livello individuale, per le quali sono previsti un orario e un’organizzazione definiti, che vengono gestite per tutto l’anno dagli stessi educatori che stendono un progetto iniziale, programmano un piano di verifiche periodiche e una valutazione finale.
Le attività, programmate annualmente nel Centro Diurno per Disabili, si articolano nell’ambito dell’area educativa ed assistenziale che si articolano in questo modo.
Α. Area educativa: all’interno dei laboratori sono organizzate attività integrative, di animazione e legate al tempo libero. L’intervento degli educatori è volto a promuovere, progettare, organizzare interventi attraverso attività stimolative, motorie, artigianali, espressive e socializzanti, avendo cura di instaurare una relazione significativa con ogni persona in una dimensione di gruppo. Gli educatori conducono un’osservazione a favore di ogni singolo ospite, al fine di rilevare bisogni e capacità del soggetto. Sulla base dell’osservazione, annualmente viene redatto il PEI (Progetto Educativo individualizzato), sottoposto a verifica periodica.
Β. Area assistenziale: gli interventi sono diretti alla persona, che viene aiutata e stimolata nella cura di sé, dei propri oggetti e dell’ambiente in cui vive. Il Centro Diurno per Disabili, per favorire una reale integrazione nel territorio di appartenenza, può prevedere l’utilizzo di strutture esterne, specificandone il luogo di ubicazione, presso cui svolgere alcune attività a valenza socializzante.
Non sempre però l’Educatore Professionale “può permettersi” di svolgere solo ed esclusivamente la propria mansione. In molti servizi, gestiti in modo particolare da enti afferenti al Terzo Settore, infatti si trova “costretto” a svolgere mansioni non di sua competenza, coadiuvando o, peggio, sostituendo la figura professionale addetta o addirittura a dover gratuitamente organizzare ed effettuare attività di programmazione.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE: UN APPROCCIO ALLE MANSIONI E AI RISCHI CONNESSI
Questa parte potrebbe risultare un po' più ostica e, per questo motivo, si è scelto di mantenere una linea discorsiva e di dotarsi di esempi molto semplici e banali; il tutto non certo in considerazione di una scarsa capacità di comprensione del lettore ma, piuttosto, per tentare di dare a dei contenuti giuridici una narrazione più fluente. Anzi, di più: perché mai dovremmo andare a perdere venti minuti della nostra vita per parlare di leggi? Siamo educatori, mica giuristi. Eppure ogni giorno lavoriamo sotto alle norme, in mezzo alle norme e, spesso, addirittura applicando le norme; ecco perché il lato giuridico è imprescindibile nel nostro lavoro; anzi, ci si vuole spingere oltre nel dire che senza questo aspetto manca una componente essenziale dell'agire educativo che non è una dimensione personale ma, al contrario, collettiva e professionale. Ed in ogni dimensione collettiva, soprattutto professionale, la legge esiste e, che ci piaccia o no, è reale e quindi insiste su di noi; è un ente reale con cui non si può fare a meno di confrontarsi. E allora meglio conoscerla e comprenderla, onde evitare che ci prenda alla sprovvista.
Per parlare di quello che interessa in questa sede, ovvero le mansioni che competono all'educatore (e soprattutto quelle che invece esulano dalle competenze proprie), è però necessario affrontare prima un concetto importante che connota l'Educatore Professionale all'interno dei servizi pubblici. Non si tornerà più dunque sul Decreto 520/98 e sui commi Iori o la legge Lorenzin, già affrontati ampiamente nella storia dell'educatore; piuttosto, l'intenzione è quella di identificare il compito specifico generale che la legge ci chiama a compiere e vagliare i rischi connessi ad uno sconfinamento verso altri ruoli. Per riprendere le parole affermate nel paragrafo 1.3, il collega Di Monaco giustamente afferma: “Viviamo costantemente l’impossibilità di affrontare situazioni di vita comune, sentendoci immersi in un clima di costante emergenza e cambiamento”; ed è proprio in ragione di questa immersione in un clima di costante emergenza che capita agli educatori di svolgere mansioni impreviste, proibite per così dire, senza avere la possibilità di chiedersi se effettivamente siano in linea con quel ruolo perfettamente descritto nell'ultimo paragrafo del capitolo precedente.
Parleremo subito della mansione di incaricato di pubblico servizio che è fondamentale per comprendere tutto quel delicato processo che coinvolge le mansioni dell'educatore; senza comprendere questo passaggio, infatti, non si è in grado di trovare né la giusta collocazione del proprio ruolo, né si riesce ad assumere una posizione di autorevolezza quando ci vengono richieste mansioni improprie.
L'Educatore Professionale come incaricato di pubblico servizio.
Diverse volte è capitato di notare molta confusione in merito a questo concetto: l'errore più comune è quello di pensare di non essere incaricati di pubblico servizio perché si lavora in un contesto di privato sociale, il proprio ente gestore, cioè, è una associazione o una cooperativa; altro errore pressoché comune è quello di confondere, in un senso o nell'altro, l'incaricato di pubblico servizio col pubblico ufficiale o, peggio ancora, con l'incaricato di pubblico esercizio19. Non bisogna scoraggiarsi, come educatori, se ci si riconosce in questi errori, credete. Se da un lato infatti la formazione universitaria è a dir poco superficiale su questi particolari aspetti di base, non solo nel settore educativo, dall'altro credete altrettanto che si è visto dei coordinatori cadere grossolanamente in questi aspetti20.
Il gestore di un esercizio pubblico come un bar o un negozio e che deve far rispettare nei locali comuni le normali regole di convivenza.
In particolare si ricorda un coordinatore che, pur vantandosi di avere una enorme esperienza nei servizi e aver fatto dei seminari a Bologna con Piero Bertolini, ignorava proprio il fatto che una cooperativa è sicuramente un soggetto giuridico privato ma non per questo, nella gestione di un
C.A.G. comunale, non sia incaricata di un pubblico servizio e, per estensione, non lo siano gli operatori del servizio stesso (coordinatore
In effetti, è anche vero che non sempre è facile comprendere le intenzioni o le espressioni che stanno dietro ad un articolo di legge o di un codice, non tutto è chiaro come i primi dodici articoli della Costituzione; proprio per questo motivo, invece che affrontare subito le norme, si è scelto di fare il percorso inverso: cominciamo a parlare di cosa fa l'educatore e poi cerchiamo di capire quale connubio questo trovi col codice penale, ove si trova la definizione che cerchiamo.
Ora concentriamoci sul mandato che ha in mano l'educatore. Chi gli dà questo mandato? Perché sì, è ovvio, l'educatore ha un incarico, ma non sempre è ovvio da chi arriva, se non in senso più stretto. Certo è il coordinatore (o responsabile del servizio) che mi assegna un caso da seguire; ma chi lo assegna a lui? Ecco, qui la questione si fa interessante: come responsabile del servizio, sia che lavori per un ente pubblico che per uno privato, ricevo mandato di presa in carico da un altro soggetto, il quale è di fatto il funzionario21 di un ente pubblico. Da un punto di vista giuridico, nel diritto pubblico e amministrativo la somma di tutti gli enti pubblici e la loro gestione è detta Pubblica Amministrazione e, quindi, risalendo fino in cima la collina del mandato arriviamo proprio lì: passando per un ente, poi per un funzionario preposto, per un coordinatore e infine giungendo all'operatore, ecco che il mandato della PA arriva fino a qualunque Educatore Professionale che svolga le sue funzioni all'interno di un servizio; un servizio che non è pertanto privato, anche se gestito da un ente definito tale: è per definizione un servizio pubblico.
Ora si può giungere a quella che è la nozione dell'incaricato di pubblico servizio, così come prevista dal codice penale, della quale conviene riportare per intero la citazione:
“Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio[1].
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”
L'Educatore Professionale è un incarico di pubblico servizio; ma per quale motivo ciò è un mandato? Torniamo all'incipit dell'articolo: “Agli effetti della legge penale...”; questa prima precisazione indica che tale mandato assoggetta alla responsabilità penale nell'esercizio delle proprie funzioni. Questa responsabilità è personale e non cedibile a terzi o motivabile con ordini di servizio. Detto in altri termini: becco un ragazzo quindicenne nel centro a spacciare, il mio coordinatore obietta che è troppo giovane per segnalare, gli rovineremmo la vita, quindi mi impone di non segnalare. Il ragazzo spaccia non solo al centro ma anche nel parco e lì viene beccato; da novello adolescente cerca di giustificarsi e una delle cose che gli viene in mente di dire è che nel centro lo sanno tutti e nessuno gli ha mai detto niente. Parte l'indagine, mi salvo? No, la responsabilità penale è personale, ho omesso di denunciare, non posso giustificare di fronte ad un reato la mia condotta come derivante dalla scelta del coordinatore22. La responsabilità penale dell'incaricato di pubblico servizio si estende anche all'omettere o il rifiutarsi di compiere atti previsti dal proprio ufficio, o l'assenza immotivata sul luogo di lavoro, per cui si può essere accusati di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 c.p.).
compreso!) [n.d.a.].
Può essere un assistente sociale, un coordinatore dei servizi socio-assistenziali, un dirigente ASL o un assessore comunale, piuttosto che un responsabile di settore; in ogni caso è un FUNZIONARIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Si precisa che la legge penale gode di tre principi (più altri che non interessano la trattazione): il principio di responsabilità, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, il principio di inescusabilità dell'ignoranza (art. 5 c.p.) e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.); in base a questi principi, una persona a cui viene contestato un reato non può invocare né l'ignoranza del danno della propria condotta o l'ignoranza della legge stessa (ovvio che non si chiede al cittadino di conoscere l'intero impianto normativo ma almeno di conoscere in generale cosa sia reato e cosa no e quali siano le norme specifiche inerenti l'attività professionale), né addossare la propria responsabilità ad altri, anche di fronte ad ordini di un diretto superiore, né può essere sottratto alle proprie responsabilità penali di fronte ad una querela o, ancor di più, di fronte ad un esposto procedibile d'ufficio [n.d.a.].
All'interno di questa investitura, che da un lato consente di esercitare il potere necessario allo svolgimento del proprio incarico mentre dall'altro ricopre di responsabilità, assumono maggiore rilevanza quei reati che una persona potrebbe commettere nella sua vita privata, connotando l'essere incaricato di un pubblico servizio anche come aggravante di un comportamento penale. Senza voler anticipare troppo l'argomento successivo, è proprio questa una delle due aggravanti che si profilano quando un educatore somministra dei farmaci: come incaricato di pubblico servizio è doppiamente responsabile di aver commesso un reato nell'esercizio delle sue funzioni.
Resta da dire, in merito, che non bisogna confondere i poteri dell'incaricato di pubblico servizio con quelli del pubblico ufficiale. L'incaricato di pubblico servizio manca dei poteri autoritativi del pubblico ufficiale: non può sottoporre a fermo23 e identificazione un soggetto, non può perquisire la sua persona o i suoi effetti personali. Tuttavia esiste nella legge italiana un metro di paragone: nel caso in cui un privato cittadino oltraggi o aggredisca un incaricato di pubblico servizio, il gesto è considerato al pari che fosse avvenuto nei confronti di un pubblico ufficiale ed acquisisce rilevanza penale; la Corte di Cassazione, con la sentenza 15367/201424, ha confermato che il dispositivo previsto dall'articolo 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) vale anche in caso di oltraggio e aggressione lieve (non perseguibile d'ufficio) ad un incaricato di pubblico servizio.
Ora che è chiaro il motivo per cui l'Educatore Professionale, in qualunque ambito di intervento lavori (eccezion fatta per la libera professione25) è un incaricato di pubblico servizio, è possibile approcciare nella giusta dimensione alla possibilità che questo professionista somministri farmaci o imbocchi gli utenti; tuttavia, prima di licenziare questa parte preliminare, si vuole sottolineare che il concetto di incaricato di pubblico servizio verrà ripreso più avanti, quando si parlerà dell'obbligo di segnalare un reato.
La mansione proibita: l'imbocco e l'assistenza igienica.
Alcuni utenti con cui viene in contatto l'Educatore Professionale non sono autonomi in molte delle loro funzioni primarie; ne è perfettamente consapevole chi opera nei centri diurni e residenziali per anziani e disabili. Tra queste funzioni compromesse esistono quelle dell'apparato digerente, le quali generano un disturbo molto comune tra disabili e anziani: la disfagia; a parte i casi più gravi che, a seconda della situazione, vengono nutriti con sondino o PEG26, gli altri utenti devono essere assistiti nell'alimentazione, spesso anche imboccati del tutto.
Il fermo è un'operazione, di solito eseguita dalle forze dell'ordine, che precede l'identificazione formale di un soggetto; è diverso dall'arresto perché l'arresto prevede la traduzione al nucleo operativo ed il trattenimento del soggetto stesso fino a convalida (o meno), entro 48 ore, del magistrato. Un privato cittadino o un incaricato di pubblico servizio hanno facoltà di eseguire un fermo, purché non impieghino la forza fisica o non mettano a rischio altre persone; non possono impedire al fermato di allontanarsi e non possono allontanarsi loro stessi fino ad avvenuta identificazione delle forze dell'ordine. In nessun modo un privato cittadino o un incaricato di pubblico servizio possono chiedere documenti o mettere in atto procedure di identificazione [n.d.a.].
In merito a questa sentenza occorre specificare una cosa: fior di articoli hanno dichiarato che la Cassazione ha sancito che l'insegnante è un pubblico ufficiale; errato! La Corte non ha facoltà di modificare il codice penale ma dà indirizzo giurisprudenziale; pertanto, anche dopo la sentenza gli insegnanti non potranno esercitare i poteri autoritativi previsti dalla P.A. per i pubblici ufficiali. Ciò che è cambiato dopo la sentenza è l'indirizzo giurisprudenziale per cui, pur se non investiti di poteri autoritativi particolari, un oltraggio (o un'aggressione) ad un insegnante è in tutto paragonabile ad un oltraggio a pubblico ufficiale [n.d.a.].
Il libero professionista è obbligato a sciogliere il proprio segreto professionale solo difronte ad un'indagine ma non ha l'obbligo legale di denunciare un reato. In qualità di professionista nulla osta che possa infrangere il codice etico ma non c'è il reato di omessa denuncia, ma per la legge non sussiste l'obbligo che invece esiste per l'incaricato di pubblico servizio. Diverso invece il caso in cui si abbia notizia di un reato in prossimo divenire: in quel caso si è obbligati a denunciare all'autorità giudiziaria.
Gastronomia Endoscopica Percutanea (dall'acronimo inglese): si tratta di un apparecchio che consente la nutrizione enterale, ovvero direttamente nelle pareti dello stomaco, tramite un sondino collegato ad un macchinario che controlla dose e tempi di somministrazione di cibo denso-liquido multi-nutritivo.
In linea generale, l'Educatore Professionale non può usare questa procedura che, per legge,27 è riservata agli OSS; non nel senso che non è il suo ruolo, nel senso che proprio non è consentito. Imboccare infatti non è la procedura semplice che qualunque genitore potrebbe aver imparato: vuol dire gestire prima di tutto una dieta, poi avere competenze sul cibo e sulla differenza che c'è nel trattarlo (ovvero sminuzzarlo, masticarlo28 oppure frullarlo); vuole dire, imboccare, conoscere la densità con cui somministrare i liquidi o, ancora, la posizione del corpo che deve assumere un determinato soggetto prima di mangiare, nonché quella con cui è meglio che digerisca. Ciascuna di queste competenze fa parte del programma formativo degli operatori socio-sanitari e non è presente in quello degli educatori professionali; imboccare senza avere queste competenze può avere conseguenze estremamente gravi sui nostri utenti, o esiti anche mortali. Ma bisogna fare un distinguo importante: al centro non ci sono OSS sufficienti; in fondo non è che facciamo qualcosa di male, anzi: se non do da mangiare al mio utente muore di fame!
Vero, se non si mangia si muore di fame; ma, pensiamoci: esistono soggetti che, mangiando nel modo sbagliato, muoiono di cibo.
E nel caso dei disfagici si tratta di una morte immediata, quasi subitanea: si hanno non più di quattro minuti per intervenire e mettere in pratica le prime manovre di rianimazione; e pochissimo altro tempo per effettuare una prima rimozione dei residui alimentari nelle vie aeree e nella cavità pleurica. Se tutto riesce si spera di essere stati abbastanza tempestivi, di aver eseguito tutto in modo corretto e si prega che non ci siano danni.
È importante sapere che per poter imboccare bisogna aver fatto prima un corso apposito, altrimenti è meglio rifiutarsi. Non si tratta di un esercizio abusivo di professione29, nel senso che l'OSS è una professione non ordinistica e con una formazione di base, rispetto alle competenze socio-sanitarie ed assistenziali dell'Educatore Professionale; si tratta però di un'assunzione di responsabilità che rischia di essere gestita con molta leggerezza. E questa leggerezza potrebbe produrre conseguenze anche penali per l'educatore.
Ma quali conseguenze? Potrebbero essere tantissime, per cui di nuovo scegliamo di non partire dagli articoli di legge ma da una situazione concreta; e all'uopo cade l'esempio fatto prima: un paziente disfagico viene imboccato da un educatore; si strozza e soffoca. Ora, immaginiamo che sopravviva, portato in ospedale viene ricoverato con lievi danni ai polmoni; siamo in ambito penale, si parla di lesioni personali (art. 582 c.p.).
Per cominciare, immaginiamo che le lesioni siano giudicate guaribili in meno di venti giorni: si tratta in questo caso di un reato procedibile a querela della persona offesa (ovviamente dei suoi familiari, nel caso di un soggetto con ridotta capacità giuridica o un minore) quindi, a meno che la famiglia non vada dai carabinieri, non parte alcun procedimento penale; ma i familiari possono decidere di agire civilmente, senza il parere del giudizio penale, citando in causa l'operatore per un risarcimento del danno. Non stiamo a ripercorrere tutto l'ambito civile, molto ostico e complicato, soffermiamoci sul possibile scenario: dopo la lotta dei periti, se riconosciuta la responsabilità civile, si rientra nell'ambito della colpa grave e quindi una liquidazione (anche alta) potrebbe essere sostenuta dall'assicurazione professionale, che ogni ente stipula per legge nei nostri confronti quando ci assume. È però vero che le assicurazioni hanno la tendenza a non pagare, quando l'operatore coinvolto ha svolto una mansione non prevista dal suo ruolo. Bisogna prestare attenzione a questo passaggio, dato che non si possono eccepire le mansioni previste nel contratto che abbiamo firmato all'assunzione ma, purtroppo, solo quelle previste dai contratti collettivi di categoria e dalla normativa che definisce il ruolo professionale; quindi l'assicurazione può avere tutto il diritto di non pagare. E allora chi paga? In caso di sentenza sfavorevole paga l'educatore, che dovrà
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001.
La masticatura è un processo di sminuzzamento fine del cibo che prevede l'impiego di un particolare paio di forbici che simula la masticatura e sono dette, appunto, masticatore.
Si approfondirà l'argomento del reato di abuso di professione nel prossimo paragrafo, trattando la somministrazione dei farmaci [n.d.a.].
verosimilmente accendere un mutuo per far fronte alla sua responsabilità civile.
E se invece l'utente venisse dimesso dall'ospedale dopo venti giorni? In quel caso, purtroppo, la questione si complicherebbe, e non poco. Nello stesso momento in cui emette la prognosi, il medico responsabile dell'ospedale deve segnalare30 il reato alla Procura della Repubblica competente sul territorio,31 perché il reato, superati i venti giorni di prognosi, è divenuto procedibile d'ufficio; la Procura della Repubblica in questo caso procede, eventualmente, contro il parere dei familiari stessi.
Il povero educatore rientrerebbe nel circuito del procedimento penale, con tutto quello che ne consegue e, se riconosciuto responsabile delle lesioni, dovrà scontare la condanna che verrà comminata; trattandosi di un reato aggravato, le pene previste possono essere davvero importanti, anche per un soggetto incensurato. Infine, ciliegina sulla torta, il procedimento penale prevede la costituzione di parte civile, ovvero una sezione civilistica del procedimento che liquida i danni alle parti lese; oltre alla famiglia, essendo l'educatore un incaricato di pubblico servizio (ecco che ritorna il mandato con responsabilità penale), anche la pubblica amministrazione (in questo caso l'ente appaltante) può costituirsi per richiedere i danni, quantomeno di immagine.
Naturalmente nessuno pensi che la cooperativa che aveva in ruolo quell'operatore, in primis nella persona del coordinatore, non venga toccata dalle indagini e non venga indagata per responsabilità; anzi, in caso di condanna le pene sarebbero più aspre.
Si dice questo non per voler spaventare gli operatori, è importante chiarirlo: il primo motivo per avere ben in mente queste informazioni è che ci aiutano a capire che il legislatore tratta in modo molto serio le questioni lavorative e le competenze professionali, nonché i possibili danni che ne possano derivare; il principio che regge questo interesse del legislatore è proprio la tutela e la salute dell'individuo.
Stesso discorso riguarda l'assistenza igienica primaria: è compito degli OSS e se ritengo che esista un obiettivo educativo per cui debba partecipare, la condizione è che prima io sia esperto nella movimentazione dei “carichi umani” e nelle implicazioni che ci possono essere; solo allora potrò approcciare all'assistenza all'utente e a raccogliere tutti i dati che mi servono dal punto di vista educativo. Per lo meno potrò farlo in sicurezza32.
Se quindi ci viene richiesto di imboccare un paziente, o di accompagnarlo in bagno, chiediamo di poter prima effettuare apposito corso di formazione, valido e certificato, altrimenti gentilmente rifiutiamo; e più avanti vedremo come fare.
La mansione proibita: somministrare i farmaci.
Cominciamo subito questo paragrafo col ricordare che la somministrazione dei farmaci è un compito espressivamente riservato a medici e infermieri e che queste sono due professioni ordinistiche; a monte di tutto, quindi, la regola generale è che: chiunque non sia un medico o un infermiere e somministri un farmaco compie il reato di abuso di professione. Perfetto.
Se non bastasse quanto previsto dalla legge 42/9933, abbiamo a disposizione la bellissima sentenza n° 552 del 11 giugno 1998, seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della
Come detto, vedremo più avanti l'articolo 331 del codice di procedura penale, la denuncia di un reato [n.d.a.].
Una procura è competente territorialmente in base al luogo dell'illecito, ovvero il posto in cui è stato commesso il reato.
Si parlerà nella terza parte della legge 81/2008, fondamentale per questo aspetto [n.d.a.].
Si è parlato della legge nel paragrafo 1.1, specificando che il testo, all'articolo 1, rimanda agli ordini professionali di riferimento l'individuazione delle mansioni specifiche, tra cui la somministrazione dei farmaci [n.d.a.].
Toscana; il ricorso nasce dalla contestazione di un ordine di servizio scritto, in cui si chiedeva ad un gruppo di educatori, fisioterapisti e terapisti occupazionali di somministrare farmaci agli ospiti della struttura. Per ciascuna professione, i giudici indicano le mansioni di ciascuno degli operatori coinvolti e le usano come motivazione per affiancarle a quella dell'infermiere; indicano che nessuna di queste professioni, per quanto afferenti all'area sanitaria, può sostituirsi ad un infermiere nella somministrazione dei farmaci.
Potremmo chiuderla qui.
Invece non possiamo farlo, sia perché la richiesta di somministrare farmaci viene fatta a moltissimi educatori e in tutti gli ambiti, sia perché esistono addirittura protocolli regionali sulla assunzione di alcuni farmaci. Non possiamo inoltre dimenticare i molteplici disagi che derivano dalla gestione quotidiana dei pazienti a trattamento farmacologico: si pensi alle gite, alle attività strutturate e a tutti quegli orari in cui il farmaco diventa routine anche in assenza dell'infermiere; nelle strutture diurne, ad esempio, questi è presente soltanto alcune ore e non tutte sono compatibili con gli orari di somministrazione.
Lo stesso Ministero della Salute ha più volte recepito il problema. Nella scuola, ad esempio ha avallato il protocollo del MIUR del 25/11/2005 per la somministrazione dei farmaci, comprendendo che in alcuni casi era necessario derogare alla regola generale per tutelare la salute degli alunni. In questo modo, ha di fatto autorizzato il personale scolastico (ed educatori di cooperativa autorizzati tramite protocollo) a somministrare farmaci anche se non sono infermieri.
Questo protocollo è stato però pensato per strutture che non avessero una connotazione sanitaria o socio-sanitaria e vede una procedura molto stretta, in cui sono coinvolti le ASL, i genitori, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché il dirigente scolastico ed eventuali enti convenzionati; non solo: la profilassi si estende alla conservazione del farmaco in ambienti adeguati e l'individuazione di personale preposto alla gestione degli stessi.
Altro caso, oltre alla impossibilità d'assumere un farmaco se non in orario scolastico e non strettamente correlato al mondo della scuola, è quello dei farmaci salvavita; si tratta di quei farmaci per cui la mancata somministrazione può comportare gravi evoluzioni, critiche e patologiche, per il soggetto: ad esempio, la somministrazione d'emergenza di insulina per un paziente in crisi iperglicemica. In questa specifica situazione, il principio generale è quello del regolamento di Croce Rossa Internazionale34: anche se è rischioso somministrare un farmaco, il rischio di compromissione vitale del paziente supera l'assenza di competenze e professionalità.
Esistono quindi situazioni specifiche in cui l'educatore è autorizzato a somministrare i farmaci: a scuola, purchè si assicuri che la cooperativa abbia regolare convenzione stipulata con la scuola ma anche con famiglia, ASL e medico di base; oppure in tutti quei servizi in cui è presente un utente che necessita di farmaco salvavita sempre presente. Fuori da queste situazioni molto ristrette somministrare farmaci è una procedura molto rischiosa ed è un reato. Anche laddove esistono regolamenti regionali che lo prevedano: bisogna ricordarsi che la disciplina in merito alle mansioni è in carico agli ordini professionali e, quindi, è materia di competenza e attribuzione degli organi statali (in questo caso il Ministero della Salute) e non regionali.
E quindi che succede? Succede che posso essere accusato di esercizio abusivo di professione, ovvero ho violato i dispositivi dell'articolo 348 del codice penale. Ora, per capire cosa si rischia, facciamo un esempio catastrofico, improbabile certo, ma utile a comprendere la dinamica normativa della responsabilità.
Immaginiamo che in un centro diurno per disabili arrivi l'ispettore più pignolo che abbiate mai
Il regolamento di Croce Rossa Internazionale definisce i protocolli per tutte le situazioni di soccorso, emergenza ed intervento sanitario, uniformando le tecniche e le procedure per intervenire in caso di emergenza sanitaria.
visto, uno di quelli che piazza le tende e tortura il coordinatore per giorni, spulciando tutto; 'na cosa mai vista. Mentre sta bevendo un caffè alla macchinetta, quello nota un educatore che somministra dei farmaci; si accerta della situazione, fa domande e gli educatori, in tutta tranquillità, ammettono che ogni giorno dopo pranzo uno di loro è impegnato a somministrare i vari farmaci, perché l'infermiere è presente solo al mattino.
Bisogna capire che un pignolo pensa che tutto debba essere corretto, in modo che il mondo risulti il più possibile rasente alla perfezione; bisogna capire che un ispettore pignolo non aspetta altro che un'occasione così: è come lasciare solo un bambino con un barattolo di Nutella.
Nel giro di ventiquattr'ore, il nostro solerte ispettore fa partire un esposto alla Procura della Repubblica, col risultato di far avviare un'indagine su tutti gli operatori coinvolti nella situazione. Cosa rischiano? Una condanna penale, anche piuttosto seria, un'ammenda molto salata e il deferimento all'eventuale ordine di appartenenza. Questo nel caso impensabile dell'ispettore pignolo.
Ora prendiamo una situazione più comune: un utente, sfortunato come quello di prima, deglutisce per vie traverse un farmaco e soffoca. Restando nel caso già visto, si presenta di nuovo il reato di lesione personale, solo che questa volta è già aggravato di suo, dal solo fatto di essere in esercizio abusivo di professione. O, meglio: se le lesioni sono inferiori ai 20 giorni diventano aggravante del reato di esercizio abusivo; viceversa, se le lesioni hanno prognosi superiore, il reato di esercizio abusivo diventa ulteriore aggravante della lesione personale.
I poveri educatori e la struttura irresponsabile tornano nei guai, abbiamo visto prima cosa potrebbe accadere.
Focus sull'articolo 331 del Codice di Procedura Penale.
Per un terzo caso, torniamo ora alla definizione di incaricato di pubblico servizio; come abbiamo specificato, questo mandato diretto della PA fa scaturire responsabilità specifiche nell'esercizio delle proprie funzioni. Tra queste, l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria un qualunque reato procedibile d'ufficio, di cui si viene a conoscenza nella propria veste professionale.
Leggeremo l'articolo di legge ma, prima, facciamo tre brevi esempi, passiamo dal concreto alla norma:
cammino al parco, noto un mio utente che spaccia e quando, gli passo a fianco, mi saluta e si ferma a chiacchierare;
mi chiama la mamma di un alunno, non mio utente, preoccupata perché suo figlio frequenta un mio assistito, che a suo dire spaccia;
sono a scuola, durante la ricreazione, e noto un utente spacciare.
Nel primo esempio vengo a conoscenza di un fatto a causa del mio servizio (l'utente mi ha salutato perché mi conosce come educatore nella scuola); nel secondo caso vengo a conoscenza di un fatto a causa delle mie funzioni (la mamma mi conosce come l'educatore scolastico dell'utente che probabilmente spaccia); nel terzo caso sono propriamente nell'esercizio delle mie funzioni. Chiarito questo aspetto, possiamo leggere l'articolo 331 del codice di procedura penale:
Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio35 o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (1).
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (2)”.
Gli articoli successivi indicano il modo in cui farlo. Ora, se osserviamo il primo comma, dovrebbe essere chiaro il perché dei tre esempi precedenti.
Riflettiamo invece su come mai può essere controproducente accettare un sistema in cui gli educatori, o altre figure non preposte, somministrino i farmaci. Come abbiamo visto, l'abuso di professione è un reato procedibile d'ufficio e un incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denunciarlo. Ergo, anche se mi rifiuto di somministrare farmaci ma accetto che la pratica sia eseguita nella struttura, in caso di indagine verrei indagato per il reato di omissione, qualora il mio silenzio non costituisca reato ben più grave: ad esempio, se l'indagine si avvia per il soffocamento dell'utente, potrei veder eccepire che la mia condotta omissiva è stata, in linea di principio, responsabile anche per l'incidente col povero utente.
Per tutti i motivi sopra esposti, la regola migliore che si possa applicare è di non somministrare, (mai) farmaci al di fuori dei casi previsti dalla legge36; qualora ci venga richiesto, bisogna agire in modo molto delicato, responsabile e facendosi assistere da professionisti competenti in diritto del lavoro. Spiegheremo come fare anche per questo aspetto nella terza e ultima parte.
Sono state sottolineate le parole utili agli esempi precedenti [n.d.a.].
Presupposto essenziale per applicare questa regola è conoscere bene quali siano i casi previsti e non dalla legge, altrimenti non si riuscirà a districarsi per risolvere il problema [n.d.a.].
ALTRE MANSIONI PROIBITE E COME DIFENDERSI.
Come abbiamo visto, a volte le richieste dei datori di lavoro si fanno pressanti, è difficile comprendere come gestirle; altre volte purtroppo sono richieste imbarazzanti. Come regola generale, possiamo dire che ogni richiesta che esuli dal nostro ruolo rappresenta un de- mansionamento, ovvero uno spostamento delle mansioni in modo non congruo al ruolo ricoperto. Per fare un esempio banale, è come se mi chiedessero di aiutare a traslocare da una sede all'altra della cooperativa: non conta che io sappia come movimentare i carichi, quella è una mansione che spetta ad altro professionista e che io potrei svolgere in modo improprio. La legge sulla salute, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto 81/2008) prevede che si debba svolgere un mansione solo quando si ha l'esperienza per farla e che, comunque, questa mansione non possa essere richiesta ad un professionista non esperto nell'ambito. Detto in parole semplici: un educatore non è un traslocatore. In caso di infortunio, la stessa legge 81 prevede che l'I.N.A.I.L. possa chiedere conto e responsabilità al lavoratore, in merito al fatto di aver svolto una mansione non prevista e, se l'infortunio coinvolge altri lavoratori o degli utenti, potrebbe avere anche altre conseguenze, sia civili che penali; per questo motivo, quale che sia la situazione, che ci obblighino a somministrare farmaci o che ci precettino per un trasloco, è necessario trovare strumenti per difenderci e reagire.
Vedremo ora chi sono i soggetti che possono aiutarci a contrastare le pratiche illegali, proibite se vogliamo, del lavoro educativo; non staremo qui a trattarle nello specifico delle manovre da fare per compierle in sicurezza, ci sembra chiaro i rischi che tali pratiche possano generare. Teniamo a mente questa banale regola generale: se non sono competente, allora non fa per me.
Le principali istituzioni a difesa del lavoratore e della sua sicurezza sul lavoro.
Quando ci troviamo di fronte ad una richiesta del datore di lavoro, dentro di noi sappiamo subito se ci sono problemi, perché c'è una particolare sensazione che ci attraversa, anche fisicamente; sul momento ci sentiamo impossibilitati a rispondere in modo diverso, se non con un sì, ci sentiamo soli e schiacciati dalla percezione di quanto sia fragile un rapporto di lavoro. Per questo motivo esistono istituzioni a cui un lavoratore può rivolgersi e che lo aiutino; tuttavia, non c'è miglior aiuto se non il rapporto di stima e comprensione tra colleghi: se si lavora in un buona équipe, allora sarà più facile prendere posizione, perché si verrà sostenuti. Per questo è importante capire una cosa, prima di sapere a chi rivolgerci per affrontare un problema simile sul lavoro. Innanzitutto, e questo vale in linea generale, anche in assenza di richieste strane, se non abitate una buona équipe di lavoro non aspettate troppo: mandate curricola in giro per cercare altro. Compreso che i luoghi di lavoro malsani devono essere abbandonati per la nostra salute, possiamo trovare un'altra strategia utile, da impiegare tutte quelle volte che un responsabile ci spiazza con una richiesta: rispondere ad ogni richiesta inconsueta con un “devo pensarci”, piuttosto che un “mi devo informare bene, ti faccio sapere”. Se si tengono a mente queste due regole d'oro si fa già una buona prevenzione. In più, ogni volta che una richiesta ci sembra particolare, è importantissimo richiedere sempre un ordine di servizio scritto, in modo da avere un documento che comprova la posizione dell'azienda.
Ma, se non bastano colleghi uniti e risposte che consentano di informarsi e decidere, se arriva l'obbligo con ordine di servizio scritto, allora ecco che entrano in campo quei soggetti preposti a tutela del lavoratore.
Cominciamo dalla realtà sindacale. In Italia non esiste un sindacato di categoria degli educatori professionali. Per rivolgersi ad un sindacato è quindi necessario scegliere una delle tante sigle esistenti, magari affidandosi alla conoscenza di una persona fidata che lavora nel settore. Compito del sindacato è assistere il lavoratore in tutta la sua vita lavorativa, dal momento dell'assunzione a quello della dimissione. L'assistenza del sindacato non è solo diretta, ovvero quelle operazioni in cui un responsabile interviene in difesa dei lavoratori o in contrattazioni interne ad un'azienda, avviene anche in modo indiretto: agendo cioè sulla vita politica del paese, monitorando le condizioni dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, monitorando l'adeguatezza dei salari e delle garanzie sindacali.
Qualunque sindacato offre assistenza a tutti e non obbliga ad iscriversi; certo che i costi per un'azione sono vantaggiosi e irrisori per gli iscritti, mentre risultano a prezzo pieno per gli altri. Sarà quindi cura del lavoratore decidere se rivolgersi ad un sindacato e quale. Bisogna tener presente, in caso di indecisione, che per vertenze e cause legali il sindacato ci fa seguire da un avvocato esperto in diritto del lavoro; se ne ho uno mio di fiducia, ovviamente, nulla osta che io possa assumere quello, senza passare per il sindacato; si sconsiglia tuttavia vivamente di escludere una forza istituzionale collettiva come quella sindacale da situazioni di questo tipo.
Rivolgersi ad un sindacato, o anche ad un avvocato, deve essere una scelta tempestiva: non bisogna mai assumere posizioni troppo forti sul luogo di lavoro e discutere per molto tempo, è controproducente per cercare vie di mediazione future; rivolgersi quindi il prima possibile al sindacato garantisce l'intervento di un professionista che discute al posto nostro, con mezzi e termini appropriati, e questo può agevolare una chiusura positiva della trattativa. Sarà il sindacalista/avvocato a presentare rimostranze e, se il caso, ad ammonire ed eventualmente mettere in atto le dovute azioni nei confronti del datore di lavoro.
Esiste poi l'ordine professionale di appartenenza. Ad esempio, un qualunque infermiere potrebbe deferire la cooperativa al proprio ordine, segnalando che i farmaci vengono somministrati da personale non autorizzato. Si vuole sottolineare questi enti perché ogni operatore abbia bene in mente che i controlli non arrivano solo da ASL e Comuni ma che esistono altri enti autorizzati a muoversi su segnalazione.
Per le situazioni che mettono in campo la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro (e quelle citate rientrano tutte, al di là del rischio giuridico) esiste un organismo di competenza territoriale regionale, lo S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro): ci si può rivolgere allo SPRESAL presso gli sportelli della ASL di competenza territoriale; ricorrere a quest'ente dà la possibilità di coinvolgere un ente pubblico nella sorveglianza della vostra situazione lavorativa. Anche in questo caso, si ritiene che l'azione preliminare da fare sia quella di contattare un professionista esperto in diritto del lavoro, che valuti se la nostra situazione è di competenza dello SPRESAL ed eventualmente ci accompagni nella presa di contatto.
Con gli stessi fini, ovvero coinvolgere un organo istituzionale, è possibile che il professionista a cui ci siamo rivolti si indirizzi verso un organo ministeriale, dalle funzioni simili ma dai poteri più ampi, soprattutto da un punto di vista giudiziario: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale è l'organo competente sul territorio per indagare sui reati commessi all'interno della zona stessa; va da sé, dunque, che in caso si debba segnalare un reato procedibile d'ufficio che avviene sul luogo di lavoro, il posto corretto in cui andare sono proprio gli uffici di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica. Mai come in questo caso, è fondamentale farsi accompagnare da un legale: la notizia di reato deve essere infatti redatta in modo molto preciso, secondo le indicazioni degli articoli 331 e seguenti del c.p.p.; deve contenere, per
quanto conosciuti, tutti i dati anagrafici dei soggetti coinvolti e degli eventuali testimoni37 e non deve mai contenere impressioni personali ma solo la esposizione dei fatti. Si capirà che la presenza di un difensore, meglio se penalista, è fondamentale.
Bisogna avere in mente questa cosa: dato che in Italia non è ammessa la denuncia anonima 38, denunciare un datore di lavoro alla Procura della Repubblica è da considerarsi comunque un atto forte, che verosimilmente cambierà la vita non solo del lavoratore ma di tutti, sul posto di lavoro.
Altre mansioni proibite, o forse imbarazzanti...
Per concludere questa trattazione, si vogliono in ultimo affrontare tutta una serie di mansioni che l'educatore spesso svolge per “dare una mano”; nonché il più fastidioso ed imbarazzante tema comune a molte realtà: il lavoro d'ufficio non pagato. Ripetiamo per ciascuna di queste situazioni (e quelle precedenti), si scuserà la pedanza, che ci sono delle regole da seguire: non litigate ma fate domande per comprendere, di fronte ad insistenza chiedete un ordine di servizio scritto e rivolgetevi immediatamente ad un sindacato, facendo agire loro; se avete una buona équipe cercate il supporto dei colleghi, informandoli della situazione ed informandovi assieme a loro.
Cominciamo quindi con tutte quelle situazioni in cui, per avere aiuto comodo, per risparmiare, per senso di collaborazione o pura fantasia d'impiego, gli educatori si vedono coinvolti in mansioni come il trasloco della sede del servizio, la pulizia e disinfezione dei locali o la movimentazione di materiali molto pesanti, per cui ci vogliono accorgimenti professionali. Sia per traslocare che per pulire e disinfettare gli ambienti (come richiesto nei servizi aperti al pubblico) è necessario che queste operazioni siano svolte da personale preposto e specializzato.
Nel caso dei traslochi o di movimentazione di carichi eccezionali, il personale deve organizzare: la movimentazione dei carichi speciali, il muoverli con ausili professionali di esclusiva competenza dell'operaio che fa questo lavoro, l'ambiente e le corsie di spostamento, nonché il riordino nella nuova sede; è ovvio che per questa attività deve essere previsto personale specifico, anche nel caso in cui si debba spostare due tavoli, due computer e quattro sedie.
Stesso discorso vale per la pulizia e la disinfezione dei locali: il personale specifico addetto organizza la pulizia in base a specifiche caratteristiche e tratta con modalità precise e protocollate il materiale detergente; pertanto, la legge prevede che questa mansione debba essere svolta da personale specifico.
Certo, a volte le norme sono troppo capillari e rigide, chiunque di noi sarebbe capace di tirare su lo straccio e pulire senza combinare disastri; si spera. Ma il punto non è questo, il punto è cosa ci accade se durante queste mansioni abbiamo un incidente sul lavoro. Immaginiamo che io stia movimentando un tavolo per un trasloco, mentre lo sollevo mi si blocca la schiena e il tavolo mi cade, mentre mi procuro un'ernia discale lombo-sacrale. Finisco in infortunio e l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale di Assistenza agli Infortuni sul Lavoro), dal verbale dell'incidente scopre che un educatore muoveva un tavolo.
Buoni, è ovvia l'obiezione: cambiamo il rapporto sull'incidente! Tralasciamo il fatto che stiamo pensando di compiere un falso in atto pubblico, ma pensiamo a questo: nei servizi, soprattutto gestiti da piccole cooperative, non sono così sconosciute queste pratiche ed è così usuale che un educatore muova un tavolo che, credetemi, a nessuno verrebbe in mente di mentire e modificare la dinamica dell'infortunio: tutti, beatamente, racconterebbero i fatti, convinti di aver agito per il
Articolo 332 codice di procedura penale.
Tranne che per i reati previsti dall'articolo 609 c.p. e 416-bis c.p., [n.d.a.]
meglio e con coscienza. L'INAIL, si diceva, visto il rapporto sull'infortunio chiede spiegazioni, tanto al lavoratore quanto al datore di lavoro: il povero educatore rischia di non vedersi corrispondere lo stipendio e di dover risarcire eventuali danni, mentre l'incauto datore vedrebbe aprirsi un'indagine nei suoi confronti ai sensi della 81/2008. Indagine in ambito penale.
Ora, immaginiamo che il tavolo, quando cade, finisca di netto contro la gamba del nostro collega (più sfortunato di tutti gli utenti e colleghi della sezione 2 messi insieme), il quale si frattura tibia e perone; prognosi: quaranta giorni di gesso e tre mesi di fisioterapia. Qui la cosa ci riporta nell'ambito delle lesioni personali aggravate: a causa del nostro comportamento illecito, abbiamo procurato delle lesioni gravi al nostro collega; il fatto non è più quindi connotabile all'interno dell'incidente sul lavoro in senso stretto ma assume una rilevanza penale, a causa del comportamento del lavoratore che in questo caso è anche incaricato di pubblico servizio, tanto come il collega lesionato.
Occupiamoci ora di quegli enti gestori che, giustificandosi con i tagli in appalto, chiedono ai propri educatori di svolgere fuori dall'orario di lavoro, e non pagate, le ore di progettazione. No, non è una situazione così atipica, molti appalti pagano solo le ore dirette (quelle lavorate con l'utente in presenza) e non le altre.
Questo è il primo punto da chiarire: una associazione o cooperativa, un qualunque ente privato decida di partecipare ad un appalto dove sono pagate solo le ore dirette, non può avere la fantasia che quelle indirette le debba garantire gratuitamente il lavoratore; dev'essere piuttosto previsione di spesa del datore di lavoro il riconoscimento di quelle ore. Se non può permetterselo non partecipa all'appalto.
La posizione è infatti illegittima, sia da un punto di vista contrattuale, dato che le ore previste per la progettazione sono chiaramente disposte dai contratti collettivi (e quelli atipici39 non possono andare in deroga alle garanzie principali), sia da un punto di vista della privacy. La normativa sul trattamento dei dati personali40, infatti, stabilisce che la documentazione debba essere tenuta e gestita il più possibile sul luogo di lavoro.
Ma cosa facciamo allora se ci arriva questa richiesta? Per prima cosa controlliamo che sia o meno scritto nel contratto che abbiamo firmato; in quel caso portiamo il contratto ad un sindacato o avvocato del lavoro. Se invece non fosse scritto nel contratto, noi carichiamo e firmiamo comunque le ore di relazione e, se non ci vengono riconosciute in busta paga, ci rivolgiamo al sindacato.
Si vuole concludere con una considerazione in merito a questa ultima, vile, richiesta.
In economia il mercato del lavoro vede le leggi della domanda e dell'offerta invertite: non è il datore di lavoro che offre un posto ma il contrario, il lavoratore risponde al bisogno del datore di lavoro con la sua forza prestazionale.
Siamo noi l'offerta di lavoro del nostro settore, non i datori di lavoro; gli enti gestori, anzi, senza noi non esisterebbero. Se pensate a questo capirete perché si rifiuta sempre di lavorare, se non pagati in tutti gli aspetti della propria mansione; scegliendo di non rifiutarsi, si svilisce la nostra professionalità e quella di tutti i colleghi.
I contratti atipici sono quelli stipulati dalle stesse associazioni che entro termini di legge possono andare in deroga ad alcune cose previste dalla contrattazione collettiva.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (R.G.P.D.) dell'Unione Europea del 4 maggio 2016, n° 679, con entrata in vigore nel maggio 2018 e ratificato in Italia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2016.
ALLEGATO: TABELLA RIASSUNTIVA
MANSIONE
A CHI COMPETE
POSSO SVOLGERLA COME EDUCATORE?
COSA SUCCEDE SE LA SVOLGO?
COSA FARE E A CHI RIVOLGERMI SE VIENE RICHIESTO?
IMBOCCO DISFAGICI
O.S.S.
NO.
A meno che non si sia svolto corso apposito.
Se svolgo questa mansione senza aver svolto apposito corso sono responsabile civilmente e penalmente di eventuali incidenti e l'assicurazione non copre il danno.
Fare eccezione scritta con richiesta di corso apposito, senza il quale si rifiuta la mansione; in caso di problemi rivolgersi al sindacato o al proprio avvocato di fiducia e far agire loro.
ASSISTENZA IGIENICO- SANITARIA
O.S.S.
NO.
A meno che non si sia svolto corso apposito, in particolare su movimentazione carichi umani e sulle procedure igieniche.
Se svolgo questa mansione senza aver svolto apposito corso sono responsabile civilmente e penalmente di eventuali incidenti e l'assicurazione non copre il danno.
Fare eccezione scritta con richiesta di corso apposito, senza il quale si rifiuta la mansione; in caso di problemi rivolgersi al sindacato o al proprio avvocato di fiducia e far agire loro.
SOMMINISTRA ZIONE FARMACI
INFERMIERE
NO, in alcun modo, fuori dalle seguenti eccezioni:
somministrazione del farmaco salvavita (come da regolamento internazionale della C.R.I.);
somministrazione in ambiente scolastico con personale individuato e formato, dietro autorizzazione di ASL e MMG e con corso preparatorio.
Fuori dalle ESCLUSIVE eccezioni previste dai punti 1 e 2, commetto il reato di esercizio abusivo di professione (art. 358 c.p.) e rischio da sei mesi a cinque anni di reclusione e fino a
50.000 euro di ammenda, oltre al deferimento all'eventuale ordine di appartenenza. La posizione penale si aggrava in caso di incidente.
Se si è al di fuori delle eccezioni previste ai punti 1 e 2 della terza colonna, eccepire che si sta chiedendo di commettere un reato ma non polemizzare: farsi mettere la richiesta per iscritto con ordine di servizio, intanto pre- allertare il sindacato o il proprio legale. In caso arrivasse l'ordine di servizio, recarsi con quello dal sindacato / legale.
PULIZIA- SANIFICAZION E DEI LOCALI
PERSONALE ADDETTO
NO.
Si tratta di un demansionamento: esistono procedure specifiche sia per sanificare che per trattare i prodotti, la mansione deve essere svolta da personale specializzato.
In caso di infortunio, non soltanto potrei veder non riconosciuta la malattia dall'I.N.A.I.L. ma, addirittura, la stessa INAIL potrebbe chiedermi i danni. Se nell'infortunio è coinvolto un altro soggetto o un utente allora sorgono altre responsabilità civili e penali.
Chiedere ordine di servizio scritto, senza discutere o polemizzare, e recarsi con quello dal sindacato / legale di fiducia.
TRASLOCHI e/o SGOMBERI
PERSONALE ADDETTO
NO.
Si tratta di un demansionamento: esistono procedure e competenze specifiche per movimentare carichi eccezionalmente pesanti, per usare gli attrezzi di lavoro previsti e per gestire gli spazi durante un trasloco; la mansione va svolta da personale specializzato.
In caso di infortunio, non soltanto potrei veder non riconosciuta la malattia dall'I.N.A.I.L. ma, addirittura, la stessa INAIL potrebbe chiedermi i danni. Se nell'infortunio è coinvolto un altro soggetto o un utente allora sorgono altre responsabilità civili e penali.
Chiedere ordine di servizio scritto, senza discutere o polemizzare, e recarsi con quello dal sindacato / legale di fiducia.
- L. 29 ottobre 1954, numero 262;
- D.P.R. 14 marzo 1974, numero 225, titolo quinto;
- D. M. 8 ottobre 1998, numero 520;
- L. 26 febbraio 1999, numero 42;
- Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2001;
- Circolare M.I.U.R. del 25 novembre 2005, controfirmata in accordo col Ministero della Salute;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, numero 81;
- R.G.P.D. (U.E.) 4 maggio 2016, numero 679, ratificato in G.U. Il 27 aprile 2016, in vigore dal maggio 2018 come da disposizioni U.E.;
- L. 27 dicembre 2017, numero 205, art. 1, commi 594-601;
- L. 11 gennaio 2018, numero 3, titolo secondo.